Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero

Ultima modifica 6 dicembre 2023

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza anagrafica.

Nel caso di celebrazione di matrimonio in cui entrambi i cittadini stranieri non siano domiciliati e non siano residenti in Italia non vengono effettuate le pubblicazioni, ma la documentazione da presentare è di seguito riportata:

  • Passaporto o documento di identità personale
  • Nulla osta.

Per i cittadini dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia, Repubblica Moldova), il nulla osta è sostituito dal certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 21/01/2005, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano (seguono le generalità).

Inoltre, all'Ufficiale dello Stato Civile Italiano che deve procedere alla pubblicazione compete accertare l'assenza degli impedimenti previsti dall’ art. 84 (età), art. 85 (interdizione per infermità di mente), art. 86 (libertà di stato), art. 87 (parentela, affinità, adozione e affiliazione), art. 88 (delitto) del Codice civile. Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d’origine. Qualora l'Ufficiale dello Stato Civile accerti la presenza di impedimenti al matrimonio, deve rifiutare la richiesta di pubblicazioni, rilasciando certificato con le motivazioni del rifiuto che gli interessati potranno impugnare in Tribunale.

Il nulla osta può essere rilasciato:

  • dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da tale legalizzazione i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldava, Romania (03.04.2012) Serbia Montenegro (ex Jugoslavia), Slovenia, Svezia e Turchia
  • dall’Autorità competente del proprio Paese (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità Italiana nello stesso Stato (Consolato o Ambasciata d’Italia).

Il nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione. Le generalità riportate sul nullaosta devono coincidere esattamente con quelle indicate sul passaporto.

 

Cittadini Statunitensi

Al posto del nulla osta, il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Cancelleria del Tribunale di Bergamo, Notaio.

 

Cittadini Australiani

In sostituzione del nulla osta, il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre i seguenti documenti:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell’Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
  • Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che in base alle leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora i documenti di cui al numero 2) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di due testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

 

Cittadini Britannici

Le Circolari n. 6/2013 e 10/2015 prevedono la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, possono presentare nulla osta rilasciato dall'Autorità Consolare britannica in Italia, o presentare le pubblicazioni nel Regno Unito seguendo la procedura descritta nella predetta circolare ossia con un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'Autorità locale del Paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici che deve essere legalizzata.

A integrazione di quanto sopra, con la successiva nota n. 47 del 29.04.2015 e Circolare n. 10/2015, anche i cittadini britannici che intendono sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo, possono presentare sia il nulla osta consolare oppure, alternativamente, un "Certificato di non impedimento" rilasciato dal Registry Office Britannico e tradotto, assieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, presentata direttamente dai nubendi al competente Ufficio di Stato Civile italiano per la celebrazione del matrimonio.

 

Cittadini della Danimarca

In base alla Circolare n. 18 del 31.10.2014 per i cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. è l'autorità d'Anagrafe del Comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'Apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961).

 

Cittadini della Finlandia

In base alla Circolare n. 1 del 17.01.2014 i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'Autorità amministrativa locale.

 

Cittadini della Francia

In base alla Circolare n. 15 del 21.10.2015 i cittadini francesi dal 01.09.2015 tutti i servizi inerenti lo Stato Civile sono di competenza della Sezione Consolare a Roma e di conseguenza il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia.

 

Cittadini della Lituania

In base alla Circolare n. 2 del 17.01.2014 per i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le Autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato Civile lituani.

 

Cittadini Messicani

In base alla circolare n.11 del 22.09.2015 per i cittadini messicani che intendono contrarre matrimonio in Italia dal 14.05.2015 il nulla osta al matrimonio sarà sostituito dai certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato Civile di una persona in particolare il nuovo certificato di "Constancia de Inexistencia de Registro", attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato.

 

Cittadini Norvegesi

Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja.

 

Cittadini Moldavi

In base alla circolare n. 27 del 22.09.2010 a decorrere dal 10.06.2010 il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C. sarà sostituito dal Certificato di capacità matrimoniale aderendo alla Convenzione di Monaco n. 20 del 05.09.1980.

 

Cittadini Siriani

In base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014 per i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.

 

Cittadini Svedesi

Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all'originale. La documentazione così prodotta dovrà essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961). Il nulla osta continuerà ad essere rilasciato dall'Autorità Diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

 

Cittadini Polacchi

Competente al rilascio del nulla osta è il capo dell’Ufficio di stato civile polacco esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con Apostille. Ai sensi della nuova legge del 25 ottobre 2018 sul Diritto Consolare (G.U. 2018, cpv. 2141) il Certificato attestante che secondo la legge polacca non vi sono impedimenti per contrarre il matrimonio (ossia il nulla osta al matrimonio) può essere rilasciato ai cittadini polacchi sia dall’Ufficiale di Stato Civile in Polonia sia dal Console all’estero.

 

Rifugiato politico

Alla persona che abbia acquisito la condizione di “rifugiato” si dovrà applicare la legge dello Stato di domicilio o della residenza, in pratica la legge italiana. Attenzione però, la condizione di “rifugiato” dovrà risultare da apposita certificazione dell’Alto Commissariato per i rifugiati (O.N.U.). Per il nulla osta al matrimonio l’UNHCR (Commissariato per i Rifugiati) con sede a Roma che fino al 2021 ha rilasciato il documento in parola, ha evidenziato l’impossibilità a procedere al rilascio di tale attestazione. L’Avvocatura dello Stato, ha ritenuto che la disposizione contenuta nel D. Lgs 7/2017, recante “Modifiche e riordino delle norme internazionali per la regolamentazione delle unioni civili”, che contempla la possibilità di sostituire la dichiarazione di assenza di dell’autorità straniera, con un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, possa costituire un’idonea soluzione normativa. Pertanto, il Ministero dell’Interno ha rappresentato la possibilità, per tale fattispecie di far ricorso alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

Apolide

È la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Riconoscimento dello status:

  • Provvedimento amministrativo: Ministero dell’Interno (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza).
  • Provvedimento giudiziale: Tribunale ordinario In questo caso non viene richiesto il nulla osta.

 

L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli sposi per un periodo minimo di 8 giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal 4° giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.

Se uno o entrambi i nubendi non conoscono la lingua italiana, le loro dichiarazioni sono rese all’ufficiale di stato civile per mezzo di un interprete che giura dinanzi allo stesso ufficiale di stato civile di bene e fedelmente adempiere all’incarico affidatogli. La stessa procedura deve essere adottata dall’ufficiale di stato civile nel caso di uno o di entrambi i nubendi che siano sordomuti e incapaci di leggere o scrivere. La richiesta di pubblicazione può essere fatta, oltre che dai nubendi interessati, anche da un procuratore per uno o per entrambi i nubendi. La procura, il documento, cioè, con cui il procuratore si presenta all’ufficiale di stato civile in sostituzione di uno o entrambi i nubendi, deve essere formata in carta semplice, e senza autentica della firma dei nubendi. Uno dei nubendi può essere procuratore dell’altro nubendo, se esso è impossibilitato a presentarsi.

È indispensabile che gli interessati contattino l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l'acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Se il cittadino straniero è sprovvisto del nulla osta non sono ammessi altri documenti sostitutivi (Circ. Min. Grazia e Giustizia n. 1740 1987).

Le parti possono rivolgersi al Tribunale ordinario, il giudice emette un provvedimento in cui si ordina all’Uff di Stato Civile di effettuare la pubblicazione di matrimonio.

Rifiuto della pubblicazione – art 98 c.c. e art 7 dpr 396/2000. In presenza di un impedimento in mancanza di un documento necessario occorre opporre rifiuto scritto.

 

REQUISITI

  • Residenza nel comune di Solza di almeno uno dei nubendi
  • Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • Documento di identità valido
  • Nulla osta al matrimonio o documentazione affine secondo le varie legislazioni vigenti per i cittadini stranieri

 

COSTO

Marca da bollo di euro 16,00 (una per ognuno dei Comuni in cui risiedono gli sposi)

 

NORMATIVA

  • CODICE CIVILE art. 116, Legge n. 1195 del 13.10.1965
  • "Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America"
  • Legge n. 950 del 19.11.1984
  • "Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980", Legge n. 218 del 30.5.1995
  • " Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
  • Art. 27, D.P.R. 3.11.2000 n. 396
  • "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
  • Legge n. 233 del 27.09.2002
  • Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di Stato Civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile 2000
  • Circolari Min. Interno citate per le casistiche trattate
  • Circolare della Prefettura di Bergamo n. 2/2022

 

TEMPISTICA

Su appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
06-12-2023
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