Pubblicazioni di matrimonio
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. Per gli iscritti AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero) è necessario rivolgersi al Consolato d’Italia all’estero o all’Ufficio dello Stato Civile, scrivendo una mail a demografico@comune.solza.bg.it per ricevere maggiori dettagli.
L’atto di pubblicazione resta affisso nei Comuni di residenza degli sposi per otto giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno dalla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
La pubblicazione di matrimonio si sviluppa in due fasi:
Fase istruttoria: uno degli sposi, deve presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, prenotando un appuntamento per la firma del verbale di pubblicazioni.
Pubblicazione: entrambi gli sposi devono presentarsi con un documento d’identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio dello Stato Civile e in tale sede viene firmato il processo verbale relativo alle pubblicazioni. L’Ufficio dello Stato Civile acquisisce d’ufficio i documenti necessari.
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'ufficio matrimoni e devono essere prodotti dagli interessati.
Si riporta un elenco dei documenti che gli interessati devono produrre, a seconda del caso.
- MATRIMONIO RELIGIOSO: richiesta di pubblicazione del parroco/ ministro di culto
- SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni
- SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del Codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del Codice civile
- SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del Codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
- SPOSI STRANIERI: per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia), certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Comune estero di residenza oppure dal Consolato straniero in Italia. Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Per tutti gli altri cittadini stranieri nulla osta rilasciato dalle competenti autorità. A riguardo si rimanda alla sezione “Pubblicazioni di matrimonio cittadino straniero” che dettaglia la casistica relativa alle pubblicazioni di matrimonio per i cittadini stranieri.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per otto giorni consecutivi. Il matrimonio può essere celebrato a partire dal quarto giorno consecutivo e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. In caso di matrimonio religioso, l'ufficio matrimoni, decorsi i termini di legge, provvede alla emissione del certificato di nulla-osta al matrimonio che gli sposi dovranno consegnare al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Regime patrimoniale
Con il matrimonio i coniugi entrano automaticamente in regime di comunione dei beni.
Se lo desiderano, gli sposi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.
REQUISITI
- Residenza nel Comune di Solza di almeno uno dei nubendi;
- Aver compiuto 18 anni, oppure 16 con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- documento di identità valido di entrambi i nubendi
- se matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione proveniente dalla Parrocchia di Solza
- se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio
Verificare preventivamente con l’Ufficio dello Stato Civile eventuali altri documenti necessari.
COSTO
Marca da bollo di 16,00 euro (una per ognuno dei Comuni in cui risiedono gli sposi)
NORMATIVA
DPR 3/11/2000 n. 396 dall'articolo 50 all'articolo 62
Codice civile articoli 82 - 84 – 101
Legge 27.05.1929 n. 847
Legge 25.05.1985 n. 121 articolo 8
Legge n. 127/97
Circolare Min Interno n. 6/2013
Circolare Min Interno n. 18 del 31.10.2014
TEMPISTICA
Su appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1