Dichiarazione di nascita
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO
Quando avviene una nascita è obbligatorio effettuare la dichiarazione di nascita all’Ufficio di Stato Civile per registrare il nuovo nato.
La dichiarazione va fatta:
- entro 3 giorni presso il Centro Nascita dell'Ospedale e/o Casa di Cura (il quale poi provvederà ad inviare il documento, al Comune di residenza della madre o su richiesta esplicita dei genitori al Comune di nascita);
- entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza della madre (oppure in quello di nascita del neonato).
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita.
I genitori in possesso del "libretto internazionale di famiglia" possono chiedere allo stesso ufficiale di stato civile che compila l’atto di nascita di annotare la nascita del figlio sul libretto.
Attribuzione del nome
Al nato può essere attribuito un nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque, solo i prenomi che precedono la virgola.
È vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
Attribuzione del cognome
La Corte costituzionale (sentenza n. 131/2022) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 262 del Codice civile nella parte in cui, nel caso di riconoscimento congiunto e contestuale da parte di entrambi i genitori, il figlio nato fuori dal matrimonio vada ad assumere automaticamente il cognome del padre anziché quello di entrambi. La decisione, poi, si estende anche alle norme che regolano l’attribuzione del cognome paterno ai nati in costanza di matrimonio e del cognome del marito ai figli adottati.
La richiamata sentenza trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 2 giugno 2022.
La Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte costituzionale ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice.
REQUISITI
- Nascita nel Comune di Solza;
- Nascita fuori dal Comune se i genitori o uno di essi è residente.
I genitori di età inferiore ai 16 anni non possono effettuare il riconoscimento, salvo autorizzazione del giudice.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- documento di identità non scaduto del/i dichiarante/i (per i cittadini stranieri: passaporto
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica al momento del parto.
COSTO
Nessuno
NORMATIVA
- DPR 396/2000
- Legge 15/5/1997 n.127
- Legge 219 del 10 dicembre 2012
- Art. 24 della Legge 218/1995
- Sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale
- Circolare n. 1/2017 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici
TEMPISTICA
Immediata previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1