Attribuzione del cognome ai figli

Ultima modifica 5 dicembre 2023

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

La Corte costituzionale (sentenza n. 131/2022) ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art 262 del Codice civile nella parte in cui, nel caso di riconoscimento congiunto e contestuale da parte di entrambi i genitori, il figlio nato fuori dal matrimonio vada ad assumere automaticamente il cognome del padre anziché quello di entrambi. La decisione, poi, si estende anche alle norme che regolano l’attribuzione del cognome paterno ai nati in costanza di matrimonio e del cognome del marito ai figli adottati. La richiamata sentenza trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 2 giugno 2022.

La Corte ha stabilito che il cognome del figlio "deve comporsi con i cognomi dei genitori", nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. Di conseguenza, l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte costituzionale ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice.

 

REQUISITI

Accordo tra i genitori che devono rendere dichiarazione di nascita nell’attribuire il cognome al figlio.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Documento d’identità

 

COSTO

Non sono previsti costi

 

NORMATIVA

  • Sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale
  • Circolare n. 63/2022 Ministero dell’Interno

 

TEMPISTICA

Immediata previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1