Separazione e divorzio consensuale davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

Ultima modifica 6 dicembre 2023

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato Civile, o suo delegato, per concludere un accordo consensuale di separazione personale, di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati è facoltativa.

Tale modalità semplificata è percorribile dai coniugi solo quando non vi siano figli minori comuni ai coniugi richiedenti, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.

In ogni caso l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano l’uso della casa coniugale, i passaggi di proprietà dell’abitazione principale, ecc.). Non rientra invece nel divieto della norma la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

La norma ha previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè dove il matrimonio è stato celebrato);
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
  • Residenza di uno dei coniugi.

 

Per avviare la procedura davanti al Sindaco, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio dello Stato Civile per richiedere informazioni sulla documentazione occorrente.

 

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO

Il giorno concordato, l’Ufficiale dello Stato Civile riceverà la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni pattuite. Si procederà con la compilazione e sottoscrizione dell’accordo e i coniugi saranno invitati a presentarsi nella data stabilita per la conferma dell’accordo che sarà non prima di 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo.

 

CONFERMA DELL’ACCORDO

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo) i coniugi devono ripresentarsi davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo. I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell’accordo stipulato.

La mancata comparizione nel giorno e orario concordati varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

 

Ai fini del divorzio, occorre che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale.

Con l’entrata in vigore della Legge 55 del 6 marzo 2015, i termini di cui all’art. 3 punto 2 lett. b) della Legge 898/1970 sono ridotti e quindi in caso di separazione non consensuale il termine viene ridotto da tre a un anno. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale o dalla data certificata in caso di negoziazione assistita da avvocati (art. 6), o dalla data dell’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (art. 12).

Tale termine viene ridotto a sei mesi in caso di separazione consensuale.

 

REQUISITI

La procedura davanti all'Ufficiale dello Stato Civile è percorribile dai coniugi solo se:

  • non vi siano figli minori comuni ai coniugi richiedenti, figli maggiorenni incapaci, figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti;
  • l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di Solza se luogo di:

  • Residenza di uno dei coniugi;
  • Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè dove il matrimonio è stato celebrato);
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero.

 

COSTO: 16,00 euro.

 

NORMATIVA:

  • Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162;
  • Circolari del Ministero dell'Interno  n. 16 del 1 ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n. 6 del 24 aprile 2015.
  • Legge n. 55 del 6 maggio 2015.

 

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