Dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti sanitari (testamento biologico)
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO
La dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), definita anche testamento biologico, è l’espressione della volontà di una persona resa in condizioni di capacità mentale, a proposito delle terapie che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse. La Legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Per poter rendere la DAT è necessario essere: maggiorenni, capaci di intendere e volere, residenti nel Comune dove si presenta la DAT.
Gli iscritti AIRE possono presentare le DAT presso la circoscrizione consolare italiana all’estero.
La dichiarazione può essere redatta per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata dal notaio ovvero per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Solza in Piazza B. Colleoni n. 2 che provvede alla registrazione e alla conservazione. Per tale ultimo caso non è prevista la delega per la consegna.
Il dichiarante può sempre revocare o modificare la DAT. Il disponente può indicare una persona di fiducia c.d. “fiduciario”, che ne faccia le veci e lo rappresenti facendo valere la dichiarazione nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere. L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, allegato alla DAT. Tale persona è l’unica a cui l'ufficio comunale consegnerà la busta contenente la dichiarazione di volontà. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza motivazione.
Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, esse mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
La legge non vieta la nomina di più fiduciari, ma è opportuno non farlo, onde evitare eventuali possibili contrasti tra loro. Potrebbe invece essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
REQUISITI
Essere residenti a Solza, essere maggiorenni e capaci di intendere e volere.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DAT e valido documento d’identità del disponente e del fiduciario.
COSTO
Il servizio è gratuito
NORMATIVA
- Legge 22 dicembre 2017, n. 219
- Circolare Ministero Interno n. 409 dell’8 febbraio 2018.
TEMPISTICA
Immediata previo appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile via mail all’indirizzo demografico@comune.solza.bg.it o telefonando al n. 035 901213 interno 1