ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE E LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ARBOVIROSI - ZANZARA TIGRE. INDICAZIONI IMPORTANTI
CONSIDERATA che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes
albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est
asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà
territoriali contigue con la provincia di Bergamo;
CONSIDERATI, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes
Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e
Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;
CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua
aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore
diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di
rilevante entità, nei riguardi della popolazione;
DATO ATTO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa
Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure
atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a
controllare e contenere il fenomeno infestante;
VISTA la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo del 03.07.2024 prot. 3871 che invita ad
assumere idonei provvedimenti;
RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento
della infestazione entro termini accettabili;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d’Igiene;
Visto la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
ORDINA
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali,
agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:
non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree
private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere,
provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da
evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
Trattare con prodotti larvidici* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l’uso
di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie
aree private (giardini, cortili, ecc).
* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.
ORDINA ALTRESI’
1. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione,
rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al
coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli
impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni
possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli
difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di
smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto,
ad eseguire nel periodo dal 1maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e
adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e
l’ora dell’intervento.
2. Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:
- provvedere, dal 1maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20
giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
3. a tutti i conduttori di orti, di:
- eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in
volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie
strette gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva
disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree
incolte e aree dismesse, di:
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il
formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
5. ai responsabili dei cantieri, di:
- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la
necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica,
oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare
raccolte d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteroriche;
6. All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi,
i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di
utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato
all’aperto.
AVVERTE
- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento
comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno
riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa
pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.
DISPONE
- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per
comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei
prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla
presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese
specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché
comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo
Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di
infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in
particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani
o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi
e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con
separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione
di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
In allegato l'ordinanza completa