ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE E LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ARBOVIROSI - ZANZARA TIGRE. INDICAZIONI IMPORTANTI

Pubblicato il 19 luglio 2024 • Ambiente

CONSIDERATA che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara Aedes 
albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est 
asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà 
territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di Aedes 
Albopitus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e 
Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua 
aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore 
diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, è in grado di creare molestia, anche di 
rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa 
Regione Lombardia con nota del 3/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure 
atte a monitorare e a contenere la proliferazione di questi insetti;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a 
controllare e contenere il fenomeno infestante;

VISTA la proposta dell’ATS della Provincia di Bergamo del 03.07.2024 prot. 3871 che invita ad 
assumere idonei provvedimenti;

RITENENDO indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento 
della infestazione entro termini accettabili;
Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 18.8.2000;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d’Igiene;
Visto la nota della Regione Lombardia del 15.03.2016 prot. G1.2016.0009198;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

ORDINA 
NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI a tutti i cittadini e agli Amministratori condominiali, 
agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:
 non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
 procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree 
private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
 coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
 tenere puliti i cortili, i giardini, e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, 
provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da 
evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
 Trattare con prodotti larvidici* (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l’uso 
di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie 
aree private (giardini, cortili, ecc).
* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.

ORDINA ALTRESI’
1. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, 
rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al 
coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli 
impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni 
possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli 
difficilmente gestibili sotto l’aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di 
smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all’aperto, 
ad eseguire nel periodo dal 1maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e 
adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e 
l’ora dell’intervento.
2. Alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto:
- provvedere, dal 1maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 
giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune, la data e l’ora dell’intervento.
3. a tutti i conduttori di orti, di:
- eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in 
volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la 
formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie 
strette gli eventuali serbatoi d’acqua;
4. ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque ne abbiano l’effettiva 
disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree 
incolte e aree dismesse, di:
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il 
formarsi di raccolta d’acqua stagnanti;
5. ai responsabili dei cantieri, di:
- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la 
necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, 
oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo tale da evitare 
raccolte d’acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i 
materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteroriche;
6. All’interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, 
i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell’acqua. In caso di 
utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato 
all’aperto.

AVVERTE
- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento 
comunale d’igiene per la tutela della salute e dell’ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che 
risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno 
riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa 
pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall’art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265. 

DISPONE
- sono incaricati della vigilanza, per l’ottemperanza alla presente ordinanza e per 
comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei 
prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla 
presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese 
specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché 
comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all’Albo 
Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento. 

DISPONE ALTRESI’
che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di 
infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in 
particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani 
o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi 
e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con 
separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione 
di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In allegato l'ordinanza completa

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE E LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ARBOVIROSI - ZANZARA TIGRE 6 2024
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