Covid 19: il Dpcm del 26 aprile (Fase 2)

Pubblicato il 27 aprile 2020 • Protezione Civile

In allegato trovate il testo completo del Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 in merito alla "Fase 2" per il contenimento dell'emergenza Covid-19.

Le disposizioni sono in vigore dal 4 maggio al 18 maggio e possono essere modificate in maniera più restrittiva da regioni e comuni

 

DPCM IN BREVE:

Si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

 Consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute o per incontrare i propri congiunti.

 Divieto di spostarsi in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute

Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza

 Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati

 Consentito l'accesso ai parchi, giardini pubblici rimanendo distanziati

 Vietato lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto

 Consentita attività sportiva individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri

 Consentita attività motoria individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

 Sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati, fatte salvo le sedute di allenamento di atleti riconosciuti d'interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni

 Sospensione di manifestazioni organizzate, di eventi e di spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private.

 Sospese cerimonie civili e religiose. Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto

 Sospese attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

 Chiusura al pubblico delle biblioteche e di tutti i luoghi della cultura

 Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia

 Sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

 Consentite attività d'asporto e domicilio per attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. E' necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per l’attività di trasporto. Obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina

 Chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento carburante

 Sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse

 Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

 Consenti i mercati per il solo settore merceologico alimentare

 Sospese le attività commerciali al dettaglio, nell'ambito nei negozi di vicinato, della media e grande distribuzione e dei centri commerciali ad eccezione di:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di piante, fiori, semi e fertilizzanti

 Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 (Allegato 3 del DPCM)

DPCM 26 aprile 2020
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