Nota informativa su obblighi vaccinali e accesso ai servizi educativi scolastici
INFORMAZIONI
Con il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 il Governo ha stabilito delle misure volte a modificare la materia della prevenzione vaccinale. La circolare del Ministero della Salute del 12 giugno ha fornito delle prime indicazioni operative.
Con la legge di conversione sono successivamente state apportate ulteriori modificazioni al testo.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017 reperibile sul sito www.salute.gov.it.
La previsione fondamentale è costituita dall’obbligo - a partire dal 10 marzo 2018 - delle seguenti vaccinazioni:
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Vaccino esavalente |
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Vaccino quadrivalente |
Per i nati nel 2017 tutte le vaccinazioni sono obbligatorie, mentre ai nati dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.
Sono esentati dalle vaccinazioni i soggetti che risultano immunizzati in via definitiva a seguito di malattia naturale; mentre i vaccini potranno essere omessi o differiti nel caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI
La prevenzione e la verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è competenza dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, la quale stabilirà una propria procedura per il recupero delle vaccinazioni.
Il permanere dell’inadempienza, a fronte di formale contestazione e della messa in opera di attività di contatto e sensibilizzazione verso i genitori o tutori, potrà condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 500.
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI E OBBLIGHI VACCINALI
All’atto dell’iscrizione a istituti scolastici per studenti tra zero e sedici anni, sarà richiesto ai genitori e ai tutori una delle seguenti documentazioni:
- prova dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età (libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASST oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASST riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
- documentazione che consenta l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione a seguito di malattia naturale o per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate);
- presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASST.
La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. In via transitoria, per l’Anno Scolastico 2017/2018 la scadenza per i nidi e per la scuola per l’infanzia è prevista per il 10 settembre 2017 (31 ottobre per la scuola dell’obbligo).
La documentazione prevista al punto a) potrà essere sostituita temporaneamente da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la documentazione richiesta dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno. Per l’Anno Scolastico 2017/2018 tale scadenza è per il 10 marzo 2018.
La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) è un requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie). Per l’istruzione dell’obbligo, invece, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.
La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva, entro il termine del 10 luglio sarà segnalata alla Azienda Sanitaria territorialmente competente per il recupero dell’inadempimento.
I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.
Dall’anno 2019/2020 è previsto che gli istituti scolastici si interfaccino direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti.